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Circolare informativa
Data: 05 maggio 2026
Oggetto: Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 123160 del 22.04.2026 – ISA 2025: benefici premiali, soglie di affidabilità e impatto sui controlli
Fonte: circolare Dedomèna caricata integralmente.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 123160 del 22 aprile 2026 sono stati confermati e stabilizzati i livelli di affidabilità fiscale (ISA) necessari per l’accesso ai benefici premiali di cui all’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e, salvo nuove disposizioni, anche per gli anni successivi.
Di seguito si propone un quadro di sintesi, a carattere informativo, delle principali novità e dei risvolti operativi per imprese e professionisti.
1. Continuità con il 2024 e validità pluriennale
Il provvedimento 123160/2026:
- mantiene inalterate le soglie di punteggio già previste per il periodo d’imposta 2024;
- estende la validità delle regole dal 2025 anche ai periodi d’imposta successivi, fino a nuovo intervento dell’Amministrazione finanziaria.
Ne deriva un quadro di riferimento più stabile, utile per la pianificazione e la gestione del profilo di affidabilità fiscale nel medio periodo.
2. Benefici collegati ai punteggi ISA: profilo della liquidità
2.1 Punteggio ISA almeno pari a 9 — anno o media biennale
Per i contribuenti che:
- conseguono un punteggio almeno pari a 9 per il 2025, oppure
- raggiungono una media semplice almeno pari a 9 tra i punteggi ISA 2024 e 2025,
sono previsti i seguenti benefici:
- esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA annuali fino a 70.000 euro;
- esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti da imposte dirette e IRAP fino a 50.000 euro;
- esonero dal visto di conformità o dalla prestazione di garanzia per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro.
Il regime agevolato riguarda anche il credito IVA infrannuale dei primi tre trimestri, secondo le scansioni temporali indicate nel provvedimento.
2.2 Punteggi tra 8 e 9 — anno o media biennale
In caso di:
- punteggio almeno pari a 8 nel 2025, oppure
- media semplice almeno pari a 8,5 tra 2024 e 2025,
permane un regime premiale, seppure con soglie più contenute:
- esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;
- esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti da imposte dirette e IRAP fino a 20.000 euro.
3. Benefici “qualitativi”: status del contribuente e rischio di accertamento
Il punteggio ISA rileva anche ai fini della qualità del rapporto con il Fisco e del rischio di accertamento, attraverso i benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.
3.1 Società non operative — “di comodo” — art. 30 L. 724/1994
Con punteggio ISA almeno pari a 9, riferito:
- al solo 2025, oppure
- alla media semplice 2024-2025,
si applica l’esclusione dalla disciplina delle società non operative, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. e), D.L. 50/2017 e dell’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724.
Questo beneficio opera in via automatica: al superamento della soglia, la disciplina delle società di comodo non trova applicazione per il periodo interessato.
3.2 Accertamento sintetico del reddito complessivo
La stessa soglia di punteggio ISA almeno pari a 9, anno o media biennale, consente:
- l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell’art. 38, comma 11, lett. f), D.P.R. 29.09.1973, n. 600,
a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Si tratta, quindi, di un beneficio condizionato: la protezione dall’accertamento sintetico è subordinata al rispetto del limite dei 2/3.
3.3 Accertamenti fondati su presunzioni semplici
Con:
- punteggio almeno pari a 8,5 nel 2025, oppure
- media 2024-2025 almeno pari a 9,
è riconosciuta l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici, ai sensi di:
- art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 29.09.1973, n. 600, per le imposte dirette;
- art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per l’IVA,
in attuazione dell’art. 9-bis, comma 11, lett. d), D.L. 50/2017.
3.4 Riduzione dei termini di accertamento
Con punteggio ISA almeno pari a 8 per il 2025:
- i termini di decadenza per l’attività di accertamento relativi al reddito d’impresa, al lavoro autonomo e all’IVA risultano ridotti di un anno,
in applicazione dell’art. 9-bis, comma 11, lett. e), D.L. 50/2017.
Il raggiungimento della soglia può avvenire anche tramite l’indicazione in dichiarazione di ulteriori componenti positivi, al fine di migliorare il punteggio ISA.
4. Soggetti aderenti al Concordato Preventivo Biennale — CPB
Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB):
- le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 15.10.2025 precisano che l’adesione al CPB è assimilata al conseguimento di un punteggio ISA pari a 10, massimo teorico;
- ne deriva che tutti i benefici premiali ISA risultano riconosciuti a prescindere dal punteggio effettivo desumibile dagli indici per gli anni coperti dal concordato.
Nel periodo di validità del concordato, il monitoraggio del punteggio ISA perde, quindi, rilievo pratico ai fini dell’accesso alle premialità.
5. ISA come strumento di selezione dei controlli
L’art. 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017 prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nella definizione delle strategie annuali di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto dei livelli di affidabilità derivanti dagli ISA.
Il provvedimento n. 123160/2026 chiarisce che:
- un livello di affidabilità pari o inferiore a 6 rappresenta la soglia minima oltre la quale le posizioni vengono esaminate con particolare attenzione dagli organi di controllo.
Non si tratta, tuttavia, di un automatismo: un punteggio ISA pari a 6 non comporta di per sé l’avvio di un accertamento, ma:
- il dato ISA viene combinato con le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria per costruire le liste di selezione delle posizioni da verificare;
- in termini applicativi, la permanenza sotto tale soglia comporta una maggiore probabilità di rientrare nei piani di controllo.
Già la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2019 aveva evidenziato che un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non integra automaticamente una situazione di rischio elevato, pur costituendo un elemento da monitorare nel tempo.
6. Spunti operativi
Alla luce del nuovo quadro:
- risulta opportuno monitorare con attenzione i punteggi ISA 2024 e 2025, anche valutando l’eventuale indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione per accedere alle soglie premiali di interesse: 8, 8,5 e 9;
- per i soggetti prossimi alle soglie più basse, in particolare 6, è rilevante considerare gli effetti in termini di rischio selettivo di controllo e l’opportunità di presidiare la posizione documentale;
- per chi ha aderito o intende aderire al CPB, va tenuto conto che l’accesso ai benefici ISA è legato all’adesione stessa al concordato, più che al punteggio derivante dagli indici.