Responsabilità sanzionatoria del professionista esterno (Cassazione n.11372)
Rilievo del "contributo psicologico" e del visto di conformità per irregolarità fiscali. Analisi della sentenza Cass. civ., Sez. V, 27.04.2026, n. 11372.
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1. Il principio di diritto: società e terzo professionista
In data 27 aprile 2026 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11372, ha affrontato il tema della responsabilità del professionista esterno per le violazioni fiscali commesse dal proprio cliente, fornendo indicazioni di rilievo operativo. Le sanzioni fiscali gravano, in via principale, sulla persona giuridica; tuttavia ciò non esclude la responsabilità del terzo esterno quando questi abbia partecipato alla realizzazione della violazione.
2. Il “contributo psicologico” e il Visto di Conformità
Secondo la Corte, per affermare la responsabilità non è necessario che il professionista abbia orchestrato materialmente la frode. È sufficiente che abbia consapevolmente agevolato la violazione, anche soltanto sul piano morale (contributo psicologico).
La sentenza dedica particolare attenzione al visto di conformità: apponendo il visto, il professionista attesta formalmente di aver verificato la documentazione. Qualora risulti irregolare, il visto si trasforma nella prova più diretta del coinvolgimento del professionista.
3. Conclusioni
La linea di confine non è data dalla mera presenza di errori, ma dal grado di consapevolezza e partecipazione del professionista alle dinamiche che hanno condotto alla violazione. È fondamentale innalzare il livello di tracciabilità e adeguata conservazione delle evidenze documentali.